Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

      1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Indennità aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per fare fronte alle particolari necessità di assistenza delle categorie di grandi invalidi di seguito indicate, è corrisposta loro una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:

          a) euro 5.200 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale

 

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assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché dei grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

          b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;

          c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.

      2. L'indennità speciale di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
      3. In caso di coesistenza sul medesimo soggetto, di due o più plurinvalidità di cui al comma 1, le indennità medesime sono tra loro cumulabili».